(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta n. 19 del 30 aprile 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni in materia di utilizzazione delle acque pubbliche in Valle d'Aosta. Modificazione alla legge regionale 8 novembre 1956, n. 4 1. Al secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 8 novembre 1956, n. 4 (Nonne procedurali per la utilizzazione delle acque pubbliche in Valle d'Aosta), le parole: «Compete all'assessorato ai lavori pubblici provvedere» sono sostituite dalle seguenti: «Il dirigente della struttura regionale competente in materia di gestione del demanio idrico provvede».