(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Autonoma  della
               Valle d'Aosta n. 19 del 30 aprile 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
Disposizioni in materia di utilizzazione  delle  acque  pubbliche  in
  Valle d'Aosta. Modificazione alla legge regionale 8 novembre  1956,
  n. 4 
 
  1. Al secondo comma dell'art. 5 della legge  regionale  8  novembre
1956, n. 4  (Nonne  procedurali  per  la  utilizzazione  delle  acque
pubbliche in Valle d'Aosta), le parole: «Compete  all'assessorato  ai
lavori pubblici  provvedere»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Il
dirigente della struttura regionale competente in materia di gestione
del demanio idrico provvede».